La notizia:

Entra in vigore il Codice delle assicurazioni

Risparmio e Assicurazioni - Normative (Soldi e Risparmio)

L’approvazione il 2 settembre scorso del codice delle assicurazioni con l’introduzione della norma sul risarcimento diretto è stato un passo fondamentale nella storia dei consumatori. Il codice, in vigore da oggi e caldeggiato da tempo dalle associazioni dei consumatori, ha messo finalmente ordine tra le decine e decine di leggi esistenti in materia, rendendone più semplice e trasparente la consultazione in una raccolta che conta 20 leggi e 355 articoli.
Per le associazioni, l’introduzione all’interno del codice delle norme 149 e 150 sul risarcimento diretto - ovvero che l’assicurato da risarcire dovrà rivolgersi direttamente alla compagnia di cui è cliente che poi si rivarrà a sua volta sulla compagnia che assicura il responsabile del danno - avrà conseguenze immediate per i cittadini: ridurre e semplificare i tempi di liquidazione; combattere le frodi e i comportamenti scorretti ancora molto diffusi; consentire una riduzione delle tariffe del 10-15 per cento, migliorando la qualità del servizio; creare nel settore assicurativo un rapporto diretto tra tariffa pagata e servizio ricevuto, sviluppando servizi complementari quali carrozzerie convenzionate o certificazione della riparazione; ridurre in modo significativo il malcostume che spesso vede i risarcimenti al danneggiato inferiori alla spesa per gli onorari.
Ecco, per punti, le principali novità introdotte dal nuovo provvedimento:
INDENNIZZO DIRETTO: consente all’assicurato di ottenere il risarcimento dalla propria impresa di assicurazione che opera in nome e per conto dell’impresa di assicurazione del responsabile.
TRASPARENZA: Il nuovo Codice impone alle imprese di assicurazione di scrivere le condizioni di contratto in modo chiaro ed esauriente, imponendo inoltre una specifica evidenza delle clausole che riportano eccezioni, nullità o limitazione delle garanzie. Inoltre, sempre per una migliore protezione dei diritti degli assicurati e dei danneggiati, la nullità relativa del contratto può essere fatta valere solo dall’interessato (nullità relativa), escludendo la ripetibilità di somme e di indennizzi pagati agli assicurati e ai danneggiati.
RIMBORSI: Il nuovo Codice prevede il rimborso, su richiesta dell’assicurato, del premio per il residuo periodo di assicurazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo, ma anche il rimborso del rateo di premio relativo al periodo successivo al furto del veicolo.
RAMI DANNI E VITA: Il Codice introduce anche nuove disposizioni sulle regole di trasparenza dell’offerta di contratti di assicurazione nei rami danni e nei rami vita. Le norme prevedono una disciplina organica di correttezza nella pubblicità, nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti assicurativi con la previsione di poteri sospensivi ed interdettivi dell’autorità di vigilanza, analogamente a quanto previsto nel testo unico della finanza. Particolare rilievo assume la disciplina sul contenuto della nota informativa da consegnare al contraente prima della conclusione del contratto da parte dell’impresa.
AUTORIZZAZIONI E GOVERNANCE: Il nuovo Codice riduce da sei a tre mesi il termine per l’autorizzazione alle imprese per l’esercizio dell’attività assicurativa e l’eliminazione del “silenzio-rifiuto”, attualmente previsto. La norma ha lo scopo di ridurre sempre di più le barriere giuridiche all’ingresso di nuove imprese per favorire lo sviluppo della concorrenza. In più introduce una nuova disciplina sulle partecipazioni al capitale delle imprese di assicurazione e sugli investimenti delle imprese di assicurazione in altre imprese. In questo modo la normativa assicurativa si allinea a quella prevista dal testo unico bancario. Al capogruppo, analogamente a quanto previsto dal modello bancario, viene riconosciuta la possibilità di agire come interlocutore nei confronti dell’autorità di vigilanza.

Per ulteriori approfondimenti scaricare il testo completo del codice.

Fonti: Help consumatori

2 Gennaio 2006 - 17:11